Porgiamo a tutti i nostri più sinceri auguri di Buon Natale e di un felice e sereno Anno Nuovo.

Si coglie l'occasione per ringraziare quanti ci hanno supportato con contributi e volontariato che ci ha permesso di svolgere quattro importanti mostre.

ASSOCIAZIONE EVENTI ARTISTICI TREVISO

L'Associazione Eventi Artistici Treviso è nata nel 2014 con lo scopo di promuovere iniziative a scopo culturale ed in particolare: mostre d'arte, pubblicazioni e riunioni di studio; diffondere l'arte, la cultura e la conoscenza dei beni del territorio; promuovere manifestazioni artistico / culturali; riqualificare l'immagine di artisti talvolta dimenticati o sconosciuti; valorizzare il patrimonio artistico e il recuperare dei beni culturali. (come da articolo 4 dello Statuto dell'Associazione.

Siamo un'associazione no profit dedita alla promozione dell'arte e della cultura. Da anni organizziamo mostre d'arte per far conoscere e valorizzare gli artisti soprattutto quelli dimenticati o sconosciuti al grande pubblico.

Creiamo eventi che non solo presentano opere d'arte, ma offrono anche un'esperienza memorabile per i visitatori.

Puoi supportare l'associazione con la tua iscrizione ad associato o con un contributo liberale

Contributo liberale a: Associazione Eventi Artistici Treviso

IBAN: IT75O0874912002000000507391 - CENTROMARCA BANCA - CREDITO COOPERATIVO

                                                                    DI TREVISO E VENEZIA - Filiale Treviso Città

Membri del Consiglio Direttivo

Presidente: Arch. Federico Burbello

Vice Presidente: Avv. Guido Moro

Consiglieri: Enrico Brunello, Enrico Lazzarin, Federico Marzari, Francesco Pedoja, Storto Paro Lorenza, Matteo Zampieri

Segretario: Norbiato Paola

STATUTO

DENOMINAZIONE

Articolo 1. E' costituita una Associazione senza scopo di lucro denominata: "EVENTI ARTISTICI   TREVISO" – Sigla (E.A.T.).

SEDE LEGALE 

Articolo 2. TREVISO – Via S. Venier n.55 c/o ASCOM di TREVISO, potranno   essere costituite altre sedi distaccate in altre località.

DURATA

Articolo 3. La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

SCOPO

Articolo 4. L'Associazione ha lo scopo di: 

  • Promuove iniziative a scopo culturale in particolare: mostre d'arte, pubblicazioni e riunioni di studio; 
  • Diffondere l'arte, la cultura e la conoscenza dei beni del territorio; 
  • Promuovere manifestazioni artistico / culturali;
  • Riqualificare l'immagine di artisti talvolta dimenticati o sconosciuti; 
  • Valorizzare il patrimonio artistico e il recuperare dei beni culturali. 

PATRIMONIO

Articolo 5. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da eventuali contributi ad ogni titolo conferiti dagli associati o da ogni alto fondo rinveniente da atti di liberalità di terzi o da assegnazioni e conferimenti per ogni motivo avvenuti. Per tutte le spese generali che l'Associazione andrà ad affrontare, cercherà contributi da Enti, ditte o altri privati a titolo di contributo per le manifestazioni, detti contributi saranno rendicontati nell'Assemblea annuale degli associati. L'importo della quota associativa è deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo, con delibera del 5 febbraio 2016, è stata fissata in €.20,00.

SOCI

Articolo 6. Gli associati si distinguono in fondatori ed ordinari, fondatori sono coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo, ordinari sono tutti coloro che vogliono sostenere l'Associazione con l'adesione e il versamento della quota associativa annuale. L'ammissione di nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo e potrà essere rivedibile per gravi comportamenti dell’associato stesso, successivamente ratificato dall'Assemblea nella sua prima riunione utile.Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore d'età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazione dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, per l'approvazione dei rendiconti consuntivi e dei bilanci preventivi. Si rimane associati dell'Associazione versando la quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno.La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio, la indegnità verrà sancita dall’assemblea degli associati.

ORGANI

Articolo 7. Sono organi dell'Associazione:

  1.  L'Assemblea,
  2. Il Consiglio Direttivo,
  3. Il Presidente del Consiglio,
  4. Il Vice Presidente del Consiglio,
  5. Un Segretario tesoriere.

ASSEMBLEA

Articolo 8. L'Assemblea è composta dagli associati fondatori e dagli associati ordinari iscritti nel libro degli associati, ad essa spetta:

  1. deliberare sulla relazione del Presidente circa l’attività svolta,
  2. deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo,
  3. provvedere alle elezioni delle cariche a scrutinio segreto,
  4. deliberare su ogni altro argomento che sia stato specificato sull'ordine del giorno,
  5. rinnovare le cariche,
  6. deliberare su tutte le eventuali modifiche dello statuto e nuove proposte.       

 CONVOCAZIONI       

Articolo 9. L'assemblea degli associati, sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio direttivo o da un amministratore da esso di volta in volta delegato; nei modi e nei termini di legge, anche fuori della sede sociale, purché in Italia.Della convocazione dell'Assemblea dovrà essere data comunicazione agli associati a mezzo "comunicazione scritta" inviata a mezzo posta normale o "posta elettronica". L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico, finanziario e del bilancio preventivo. Tale termine può essere elevato dal Consiglio Direttivo sino a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedano.Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del consiglio direttivo, salvo in questo caso per l’approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri.  Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno i due terzi degli associati e del voto favorevole della maggioranza dei presenti.   

PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA                       

Articolo 10. L'Assemblea e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci.  In mancanza, il Presidente è eletto dall'Assemblea; il Segretario è nominato ai sensi di legge. Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno, le funzioni di Segretario sono svolte da un Notaio designato dallo stesso Presidente. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbali redatti e sottoscritti nei modi di legge.

CONSIGLIO

Articolo 11. Il Consiglio è l'organo esecutivo dell'Associazione;

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico/finanziario ed alla loro presentazione all’assemblea.  Il Consiglio è costituito da 5 a 9 membri eletti tra gli associati. Il Consiglio è eletto dall'Assemblea attraverso votazioni con scheda, previa determinazione del numero dei membri da parte dell'Assemblea stessa: risultano eletti i canditati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in casi di parità di voti è eletto l’associato con maggiore anzianità di età. Il Consiglio resta in carica per un triennio, in caso di dimissioni o decesso di un consigliere il consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.  Il Consiglio scaduto o dimissionario rimane in carica fino all'elezione del Consiglio successivo.  Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario. Il Consiglio altresì può affidare agli associati, anche non consiglieri, incarichi di promotori e divulgatori di attività, i responsabili di questi incarichi partecipano alle riunioni del Consiglio, fermo restando il diritto di voto ai soli consiglieri eletti. Il Consiglio è convocato almeno due volte l'anno. Il Consiglio è validamente riunito con almeno la metà dei consiglieri eletti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. I componenti del Consiglio, dopo tre assenze consecutive non giustificate dalle riunioni, decadono dal mandato; Il Presidente ne dà comunicazione scritta all'interessato.

IL PRESIDENTE

Articolo 12. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, ne anima l'attività, convoca e presiede il Consiglio, convoca l'Assemblea. Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i propri membri. Il Presidente rimane in carica fino alla scadenza o dimissioni del Consiglio che lo ha eletto, e cura il disbrigo delle competenze amministrative fino al subentro del successore eletto dal nuovo Consiglio. Il Presidente è coadiuvato nell'esercizio delle proprie funzioni dal Vice Presidente eletto dal Consiglio tra i propri membri, il quale lo sostituisce temporaneamente in caso di impedimento o di dimissioni. 

IL SEGRETARIO

Articolo 13. Il Segretario registra e conserva tutti quei documenti dei quali si fa esplicita indicazione nel presente statuto. Il Segretario è eletto dal Consiglio tra i propri membri e rimane in carica fino al subentro del successore. Il Segretario provvede altresì a tutti i collegamenti fra i vari organi e incarichi dell'Associazione.

BILANCI

Articolo 14. L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.Ogni anno deve essere redatto ed approvato un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

Articolo 15. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti tra gli associati durante la vita dell' Associazione, né            all'atto dello scioglimento. In caso di scioglimento dell' Associazione, il patrimonio deve essere devoluto dall'Assemblea ad altra Associazione con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità nel settore culturale, sentito l'Organismo di controllo di cui all'artico 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

SCIOGLIMENTO

Articolo 16. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 C.C. dall’assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

RINVIO

Articolo 17. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente statuto è fatto rinvio alle vigenti disposizioni di legge.

 

 

Contatti

Telefono segreteria: 3480051402 / 3395720481

E-mail: eventiartisticitreviso@gmail.com

Indirizzo: 31100 TREVISO c/o ASCOM - Via S. Venier, 55

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